Risarcimento Danni da Incidente stradale
Lo STUDIO LEGALE DE MARCO ha acquisito una pluriennale esperienza nel campo del Risarcimento Danni da Incidente Stradale.
La collaborazione con Periti tecnici esperti nella ricostruzione cinematica degli incidenti stradali e con Medici legali specializzati in vari settori della medicina legale, permette una valutazione globale di tutti gli aspetti collegati all’incidente stradale, in chiave del risultato finale ossia il conseguimento del ristoro di tutti i danni patiti.
Lo studio legale assiste il cliente in tutti gli aspetti ed in ogni fase della gestione del sinistro, quali:
La collaborazione con Periti tecnici esperti nella ricostruzione cinematica degli incidenti stradali e con Medici legali specializzati in vari settori della medicina legale, permette una valutazione globale di tutti gli aspetti collegati all’incidente stradale, in chiave del risultato finale ossia il conseguimento del ristoro di tutti i danni patiti.
Lo studio legale assiste il cliente in tutti gli aspetti ed in ogni fase della gestione del sinistro, quali:
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Stragiudiziale: richiesta di risarcimento e di quantificazione dei danni; indicazione del medico legale in base al tipo di lesione fisica subita; trattativa finalizzata alla liquidazione dei danni patiti; eventuale procedura di invito alla negoziazione nell’ipotesi non si ottenga un giusto risarcimento dei danni;
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Giudiziale avanti l’autorità giudiziaria competente;
Relativamente ai pregiudizi derivanti da un sinistro, due sono le tipologie di danni che possono subire i conducenti ed i trasportati a bordo di veicoli coinvolti in un incidente stradale:
Il Danno Patrimoniale e il Danno Non Patrimoniale.
IL DANNO PATRIMONIALE
È identificabile nella lesione di un interesse patrimoniale, da cui deriva una diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente” ) e un mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d.“lucro cessante”).
Il danno emergente è rappresentato dalle spese varie sostenute dal danneggiato, ad esempio per la riparazione dei danni subiti dall’autovettura, per il traino della vettura dal luogo dell’evento, per il danneggiamento di beni personali.
Altro danno di natura patrimoniale può essere rappresentato dal danno futuro ossia il pregiudizio che non produce effetti immediatamente dopo l’evento, ma si verificherà sicuramente in futuro. Ad esempio la perdita di alcuni denti in un adulto; in tale fattispecie il risarcimento sarà equivalente al costo delle protesi dentarie necessario a coprire il periodo di vita residuo, tenuta in considerazione l’aspettativa di vita, differente a secondo di soggetto maschile ( aspettativa di vita anni 80 e mesi 8) o femminile (aspettativa di vita anni 85 e mesi 2).
Il lucro cessante, invece, è rappresentato dal mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non fosse stato vittima dell’incidente stradale, ad esempio la perdita del lavoratore dipendente del un premio di produzione legato alla presenza d un determinato numero di giorni lavorativi non conseguiti a causa dall’assenza dal posto di lavoro conseguenti all’incidente stradale; la diminuzione del reddito del libero professionista conseguente al mancato esercizio della professione per un determinato periodo.
È identificabile nella lesione di un interesse patrimoniale, da cui deriva una diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente” ) e un mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d.“lucro cessante”).
Il danno emergente è rappresentato dalle spese varie sostenute dal danneggiato, ad esempio per la riparazione dei danni subiti dall’autovettura, per il traino della vettura dal luogo dell’evento, per il danneggiamento di beni personali.
Altro danno di natura patrimoniale può essere rappresentato dal danno futuro ossia il pregiudizio che non produce effetti immediatamente dopo l’evento, ma si verificherà sicuramente in futuro. Ad esempio la perdita di alcuni denti in un adulto; in tale fattispecie il risarcimento sarà equivalente al costo delle protesi dentarie necessario a coprire il periodo di vita residuo, tenuta in considerazione l’aspettativa di vita, differente a secondo di soggetto maschile ( aspettativa di vita anni 80 e mesi 8) o femminile (aspettativa di vita anni 85 e mesi 2).
Il lucro cessante, invece, è rappresentato dal mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non fosse stato vittima dell’incidente stradale, ad esempio la perdita del lavoratore dipendente del un premio di produzione legato alla presenza d un determinato numero di giorni lavorativi non conseguiti a causa dall’assenza dal posto di lavoro conseguenti all’incidente stradale; la diminuzione del reddito del libero professionista conseguente al mancato esercizio della professione per un determinato periodo.
IL DANNO NON PATRIMONIALE
È rappresentato dal cosiddetto danno biologico ossia la lesione temporanea e/o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. La determinazione del danno biologico è accertata in sede di visita medico legale e contempla:
È rappresentato dal cosiddetto danno biologico ossia la lesione temporanea e/o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. La determinazione del danno biologico è accertata in sede di visita medico legale e contempla:
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L' Invalidità permanente ricorrente nell’ipotesi in cui il soggetto vede ridotta in modo stabile ovvero persa la propria salute rispetto a quella di cui godeva prima di subire l’evento dannoso ed è espresso in una percentuale dall’1% al 100% ;
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L' Invalidità Temporanea ricorrente nell’ipotesi in cui la salute del soggetto subisce un peggioramento per un arco di tempo limitato, espresso in un numero di giorni limitato.
La quantificazione del danno biologico di invalidità permanente e del danno biologico di invalidità temporanea ed il relativo risarcimento prevede un doppio tipo di calcolo, relativo a:
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Lesioni permanenti sino al 9% (cosiddette micro permanenti) e l’invalidità temporanea connessa e sono calcolate sulla base delle tabelle previste dall’art. 139 D.lgs 7/9/2005 codice assicurazioni private.
In buona sostanza la tabella prevede:- un determinato importo a titolo DANNO BIOLOGICO PERMANENTE, la cui liquidazione è legata all’età della persona e alla percentuale di lesione accertata
- un determinato importo per ogni giorno di malattia, a titolo di invalidità temporanea, distinta in totale, parziale massima e parziale minima, le cui diverse liquidazioni prevedono il pagamento nella misura del 100% per la totale, del 75% per la temporanea massima e del 25% per la temporanea minima
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Lesioni permanenti (danno biologico permanente) dal 10% in su ed all’invalidità temporanea (danno biologico temporaneo) connessa, sono calcolate sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Anche in questa fattispecie la tabella prevede un determinato importo a titolo danno biologico permanente, la cui liquidazione è legata all’età della persona e alla percentuale di lesione accertata.
A differenza delle microlesioni la liquidazione del danno non patrimoniale delle macroinvalidità include anche il danno da sofferenza soggettiva ed inoltre sono risarcibili ulteriori danni personalizzabili, purchè siano provati (anche con presunzioni), parametrate alle effettive sofferenze patite dal soggetto offeso, alla gravità dell'illecito ed a tutti gli elementi del caso.
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