Infortunio sul Lavoro
L’ Infortunio sul lavoro è ricorrente nei casi in cui il dipendente subisce un evento traumatico per una causa violenta sul posto di lavoro, da cui deriva una lesione o una malattia, che costringe il dipendente all’assenza dal lavoro.
A tutela del dipendente vittima di infortunio sul lavoro il legislatore ha istituito l’assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
A seconda della gravità dell’evento traumatico patito al dipendente, spettano determinate prestazioni e precisamente:
A seconda della gravità dell’evento traumatico patito al dipendente, spettano determinate prestazioni e precisamente:
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L’ indennità giornaliera per inabilità temporanea, in particolare sino al 4° giorno percepirà normalmente dal datore di lavoro il 100% della sua normale retribuzione giornaliera per il primo giorno ed il 60% per i successivi tre giorni (salvo condizioni migliori eventualmente previste dal contratto collettivo applicato al caso specifico); dal quinto giorno scatta invece l’indennità INAIL, pari al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore sino al 90° giorno in cui permane l’infortunio, incrementata al 75% dal 91° giorno sino alla guarigione del lavoratore
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Danno biologico permanente all'integrità psico-fisica, in questi casi qualora il danno comporti una menomazione permanente di entità superiore al 6% ed entro il 15% sarà erogata dall’I.N.A.I.L. una prestazione economica detta “indennizzo in capitale” e verrà erogata in una unica soluzione facendo riferimento per l’ammontare alla “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” prevista dal D.M. 12 luglio 2000, modificato dal D.M. 45/2019”
Quando invece la menomazione permanente accertata oscilla tra il 16% ed il 100%, l’indennizzo viene erogato dall’I.N.A.I.L. sotto forma di rendita, proporzionalmente crescente all’aumento della percentuale di invalidità riconosciuta ed anche in questa ipotesi sulla base della tabella di indennizzo danno biologico anzi citata.
Nell’ipotesi la menomazione fisica sia inferiore al 6% il dipendente non avrà diritto all’indennizzo, bensì al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, rappresentato dalla differenza tra l’indennizzo liquidato dall’INAIL e i danni tutti patiti ( patrimoniale, biologico, morale, esistenziale), secondo i criteri adottati in ambito civilistico, direttamente dal datore di lavoro, se responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, ad esempio per violazione delle norme sulla sicurezza.
Nell’ipotesi la menomazione fisica sia inferiore al 6% il dipendente non avrà diritto all’indennizzo, bensì al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, rappresentato dalla differenza tra l’indennizzo liquidato dall’INAIL e i danni tutti patiti ( patrimoniale, biologico, morale, esistenziale), secondo i criteri adottati in ambito civilistico, direttamente dal datore di lavoro, se responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, ad esempio per violazione delle norme sulla sicurezza.
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