Responsabilità Medica e di Malasanità
La Responsabilità Medica e di Malasanità è ricorrente nei casi in cui via sia un nesso di causalità tra il danno alla salute fisica e psichica subita dal paziente e le azioni e comportamenti riconducibili a carenze della struttura sanitaria o a colpa del/i medico/i.
La responsabilità è di tipo contrattuale nell’ipotesi sia riferita alla struttura sanitaria e di tipo extracontrattuale nell’ipotesi sia riferita al/i medico/i, con riflessi sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, pari ad anni 10 se di tipo contrattuale ed ad anni 5 se di tipo extracontrattuale.
In entrambi i tipi di responsabilità, la domanda di risarcimento danni è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dal Decreto legislativo nr. 28/ 2010, salvo il paziente non voglia ricorrere all’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c bis cpc, diretto alla composizione della lite, obbligatorio e preliminare al processo e allo stesso tempo alternativo alla mediazione. L’esperienza maturata consiglia di optare da subito per il ricorso all’accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc.
Ciò significa che la proposizione della domanda giudiziale di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria o del professionista sanitario deve necessariamente essere preceduta dal tentativo di conciliazione in sede di mediazione oppure dal citato accertamento tecnico preventivo.
La responsabilità è di tipo contrattuale nell’ipotesi sia riferita alla struttura sanitaria e di tipo extracontrattuale nell’ipotesi sia riferita al/i medico/i, con riflessi sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, pari ad anni 10 se di tipo contrattuale ed ad anni 5 se di tipo extracontrattuale.
In entrambi i tipi di responsabilità, la domanda di risarcimento danni è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dal Decreto legislativo nr. 28/ 2010, salvo il paziente non voglia ricorrere all’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c bis cpc, diretto alla composizione della lite, obbligatorio e preliminare al processo e allo stesso tempo alternativo alla mediazione. L’esperienza maturata consiglia di optare da subito per il ricorso all’accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc.
Ciò significa che la proposizione della domanda giudiziale di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria o del professionista sanitario deve necessariamente essere preceduta dal tentativo di conciliazione in sede di mediazione oppure dal citato accertamento tecnico preventivo.
IL DANNO BOLOGICO, ACCERTAMENTO ENTITA’ E LIQUIDAZIONE
La Cassazione, con la pronuncia della sentenza n.28990 dell’11.11.2019, ha previsto l’applicazione anche per il risarcimento dei danni nel settore medico-sanitario, del criterio di liquidazione del danno “biologico” secondo il sistema tabellare adottato nell’ambito dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevista agli artt. 138 e 139 del D.L.gs n.209/2005 e ciò per le lesioni sino al 9% di danno biologico permanente (micro permanenti).
Mentre per le lesioni macropermanenti ossia dal 10 al 100%, la liquidazione del danno biologico è basata sull’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
La determinazione del danno biologico è accertata in sede di visita medico legale e contempla:
La Cassazione, con la pronuncia della sentenza n.28990 dell’11.11.2019, ha previsto l’applicazione anche per il risarcimento dei danni nel settore medico-sanitario, del criterio di liquidazione del danno “biologico” secondo il sistema tabellare adottato nell’ambito dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevista agli artt. 138 e 139 del D.L.gs n.209/2005 e ciò per le lesioni sino al 9% di danno biologico permanente (micro permanenti).
Mentre per le lesioni macropermanenti ossia dal 10 al 100%, la liquidazione del danno biologico è basata sull’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
La determinazione del danno biologico è accertata in sede di visita medico legale e contempla:
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L' Invalidità permanente ricorrente nell’ipotesi in cui il soggetto vede ridotta in modo stabile ovvero persa la propria salute rispetto a quella di cui godeva prima di subire l’evento dannoso ed è espresso in una percentuale dall’1% al 100% ;
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L' Invalidità Temporanea ricorrente nell’ipotesi in cui la salute del soggetto subisce un peggioramento per un arco di tempo limitato, espresso in un numero di giorni limitato.
La quantificazione del danno biologico di invalidità permanente e del danno biologico di invalidità temporanea ed il relativo risarcimento prevede un doppio tipo di calcolo, relativo a:
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Lesioni permanenti sino al 9% (cosiddette micro permanenti) e l’invalidità temporanea connessa e sono calcolate sulla base delle tabelle previste dall’art. 139 D.lgs 7/9/2005 codice assicurazioni private.
In buona sostanza la tabella prevede:- un determinato importo a titolo DANNO BIOLOGICO PERMANENTE, la cui liquidazione è legata all’età della persona e alla percentuale di lesione accertata
- un determinato importo per ogni giorno di malattia, a titolo di invalidità temporanea, distinta in totale, parziale massima e parziale minima, le cui diverse liquidazioni prevedono il pagamento nella misura del 100% per la totale, del 75% per la temporanea massima e del 25% per la temporanea minima
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Lesioni permanenti (danno biologico permanente) dal 10% in su ed all’invalidità temporanea (danno biologico temporaneo) connessa, sono calcolate sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano.
Anche in questa fattispecie la tabella prevede un determinato importo a titolo danno biologico permanente, la cui liquidazione è legata all’età della persona e alla percentuale di lesione accertata.
A differenza delle microlesioni la liquidazione del danno non patrimoniale delle macroinvalidità include anche il danno da sofferenza soggettiva ed inoltre sono risarcibili ulteriori danni personalizzabili, purchè siano provati (anche con presunzioni), parametrate alle effettive sofferenze patite dal soggetto offeso, alla gravità dell'illecito ed a tutti gli elementi del caso.
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